Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:

      «Art. 4-bis. - 1. Alle donne che rinunciano alla interruzione della gravidanza lo Stato eroga un contributo pari a 516 euro mensili per la durata di un anno, che decorre dal momento del concepimento fino al ricovero del minore in un istituto di assistenza, ovvero alla sua adozione o affidamento.
      2. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono concedere ulteriori contributi a integrazione di quelli erogati ai sensi del comma 1.
      3. Lo Stato assicura il ricovero presso appositi istituti alle donne che rinunciano alla interruzione della gravidanza. Le spese relative al ricovero sono a totale carico dello Stato».